HomeL'esperto rispondeVendere on line sì, ma…

Vendere on line sì, ma…

Abbiamo già trattato di recente il tema, sempre di grande attualità, della distribuzione selettiva e dei vincoli che possono essere legittimamente posti alla propria rete distributiva autorizzata.

In quella occasione, ci siamo soffermati su alcuni aspetti davvero di grande importanza, sui quali la Commissione Europea si è espressa molto di recente. In particolare, abbiamo ricordato che la Commissione insiste sui seguenti punti in tema di tutela della concorrenza:

  1. Divieto di imposizione del prezzo di rivendita
  2. Divieto di limitazione delle rivendite passive (cioè quelle effettuate su richiesta dell’acquirente e non su sollecitazione del venditore)
  3. Necessità di giustificare la distribuzione selettiva in rapporto alle caratteristiche del prodotto

Avevamo poi posto l’attenzione su alcune “aree grigie”, cioè su alcune tematiche connesse alla disciplina del contratto di distribuzione selettiva su cui la stessa Commissione si è riservata di eseguire approfondimenti e valutazioni prima di prendere una posizione netta favorevole o contraria a determinati comportamenti e clausole contrattuali.

Uno di questi punti è quello del divieto di vendita tramite piattaforme Internet cosiddette “Market Place” che non pochi contratti impongono alla propria rete distributiva.

Si tratta, in altri termini, del divieto contrattualmente imposto ai concessionari di brand all’utilizzo di “operatori terzi” per la gestione delle vendite tramite Internet. Tale clausola si propone l’obiettivo di tutelare il brand e la sua immagine e di garantire adeguati livelli di assistenza pre e post vendita.

La situazione, su questo argomento, si è in qualche modo sbloccata il 6 dicembre 2017 grazie alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C‑230/16 (Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH).

Il contratto oggetto dell’esame da parte della Corte, prevede che il distributore «è autorizzato a proporre e a vendere i prodotti tramite Internet, ma a condizione che tale attività di vendita online sia realizzata tramite una “vetrina elettronica” del negozio autorizzato e che venga in tal modo preservata la connotazione lussuosa dei prodotti». Inoltre, il contratto vieta espressamente «l’utilizzo di un’altra denominazione commerciale nonché l’intervento riconoscibile di un’impresa terza» che non sia un depositario distributore autorizzato del brand.

Con la decisione del 6 dicembre, la Corte ha stabilito in via pregiudiziale che, nel caso di prodotti “di marca” e quindi con la finalità  di tutelare l’immagine del prodotto, è consentito vietare a rivenditori o distributori esclusivi di commercializzare tramite piattaforme cosiddette “marketplace” i prodotti oggetto del contratto di distribuzione.

Pertanto, alla luce di questa attesa pronuncia giurisprudenziale, un fornitore di prodotti di lusso può legittimamente vietare ai suoi distributori al dettaglio autorizzati di vendere tali prodotti su piattaforme terze, senza che questo divieto venga ad assumere i connotati della limitazione ingiustificata al diritto alla libera concorrenza ed al libero esercizio dell’attività d’impresa.  La Corte ha dichiarato come “un simile divieto è adeguato e in linea di massima non va oltre quanto necessario per salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti”.

Come si legge nella Sentenza:

L’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) in materia di tutela della concorrenza «deve essere interpretato nel senso che lo stesso non osta a una clausola contrattuale che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti, di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.»

Tale clausola, inoltre, risulta compatibile anche con il Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010 in materia di distribuzione selettiva in quanto

«[…] non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detto regolamento.»

A margine di questa decisione destinata a fare giurisprudenza, merita di essere annotato che negli stessi giorni in cui la Corte emanava questa sentenza, gli organi di informazione diramavano una notizia di un certo interesse ed in qualche modo connessa, comunicando che un notissimo marchio tedesco di calzature ha deciso di abbandonare la più nota di queste piattaforme Internet a motivo delle continue vendite, sulla stessa, di prodotti contraffatti.

di ANDREA ARNALDI

Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo!