Meno Vincoli Per l’Antiriciclaggio
Pubblicato su La Clessidra Gennaio/Febbraio 2008
Per circa due anni una complicata, farraginosa e, a dirla tutta, inapplicabile normativa cosiddetta “antiriciclaggio” ha turbato il sonno di moltissimi imprenditori del settore orafo orologiaio.
Come si sa, spesso si parte animati dalle migliori intenzioni per poi ritrovarsi tra le mani un autentico pasticcio. E’ andata così anche nel nostro caso: l’intento era di quelli giusti, inoppugnabili, cioè sbarrare la strada alle organizzazioni criminali che si avvalgono dei più disparati stratagemmi per riciclare il denaro sporco ed esercitare un controllo serrato sui possibili flussi di denaro illegali, possibili fonti di finanziamento di attività criminose se non addirittura terroristiche.
Purtroppo, il rimedio si è tramutato in un cumulo di adempimenti così complicati da risultare praticamente inattuabili e, quindi, del tutto inefficaci a raggiungere lo scopo.
La legge di riferimento era il D.L. n. 143/91 (convertito in L. 197/1991, così come modificata dal D.Lgs. 56/2004) e comunemente chiamata “legge antiriciclaggio”, integrata e attuata con i successivi Decreti Ministeriali nn. 141, 142, 143 del 2006 che prevedono obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle “operazioni sospette” a carico, rispettivamente, di operatori finanziari, imprese e professionisti e infine con il Provvedimento dell’ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006 che contiene le istruzioni applicative di dettaglio.
In virtù di queste norme, i commercianti d’oro, fabbricanti, mediatori, commercianti di preziosi, anche artigianali erano tenuti ad assolvere ad una serie di adempimenti clamorosamente onerosi e sproporzionati rispetto ai fini perseguiti:
Nei mesi scorsi, le Associazioni imprenditoriali di settore hanno condotto laboriose trattative con le autorità preposte (segnatamente il Dipartimento del Tesoro e l’Ufficio Italiano Cambi) per ottenere chiarimenti e, soprattutto, alleggerimenti operativi.
Adesso, finalmente, il risultato è stato sostanzialmente conseguito, grazie alla approvazione del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 di attuazione delle direttive comunitarie 2005/60 e 2006/70 in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
Il provvedimento, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 29 dicembre, alleggerisce in modo determinante gli adempimenti previsti fino ad oggi dalla normativa antiriciclaggio.
Infatti, l’art. 10 del provvedimento esonera le imprese del nostro settore dagli obblighi di identificazione e di registrazione, mentre l’art. 41 impone solo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, vale a dire quelle operazioni che possano nascondere tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ma cosa significa questo obbligo?
In pratica, i soggetti obbligati, quando siano al corrente, sospettino, o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, o che siano state compiute, o tentate operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, sono tenuti ad inviare alla neo costituita Unità di Informazione Finanziaria (UIF) una segnalazione di operazione sospetta.
Per facilitare l’individuazione di operazioni sospette, la Banca d’Italia, sentita la UIF, emanerà un proprio provvedimento, relativo agli indicatori di anomalia.
Le segnalazioni devono essere effettuate appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto e, se possibile, prima di eseguire l’operazione.
Le modalità di segnalazione prevedono la possibilità di predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo degli strumenti informatici di ausilio al personale, nei cui confronti deve essere assicurata omogeneità di comportamento, nell’individuazione delle operazioni sospette.
Restano in essere, inoltre, gli obblighi di formazione del personale al fine della corretta applicazione degli adempimenti.
Merita poi di essere sottolineato che nel decreto in esame vengono previste, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli di risparmio al portatore in vigore dal 30 aprile 2008 e che comprendono anche quanto segue: