Collaborazioni a Progetto
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra Marzo/Aprile 2008

Introdotta nell’ambito di un riordino complessivo delle forme di collaborazione, la collaborazione coordinata e continuativa nella formula del “contratto a progetto” ha conosciuto in questi cinque anni una discreta fortuna.

Si tratta, infatti, di uno schema contrattuale che in molti casi è riuscito a conciliare l’esigenza di maggiore tutela della figura del collaboratore autonomo con l’esigenza dell’imprenditore di flessibilità nell’utilizzo di competenze professionali specifiche.

Può darsi, come accade inevitabilmente in qualsiasi circostanza, che anche la più rigorosa formula del contratto a progetto sia stata oggetto di un utilizzo improprio o quanto meno “forzato”, così come avveniva, certamente con maggiore frequenza, con la precedente e più vaga formula della semplice collaborazione coordinata e continuativa.

Però, come ben sappiamo, non si deve mai confondere l’abuso di uno strumento con la demonizzazione dello strumento in sé considerato. Parlando di contratto a progetto questo rischio, purtroppo, è concreto.

Infatti, con il lodevole intento di fornire alcune linee guida a beneficio degli organi di controllo, lo scorso 29 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diffuso una propria circolare (la n. 4 per l’esattezza) che rischia di tramutarsi in una eccessiva penalizzazione di questa particolare tipologia di contratto e, quindi, di limitarne fortemente la possibilità di utilizzo concreto, a danno delle imprese ma anche delle stesse figure di lavoratori autonomi che grazie a questo schema contrattuale possono svolgere la loro attività professionale.

La circolare si propone lo scopo di “assicurare l’uniformità dei comportamenti ispettivi” su tutto il territorio nazionale, interviene su quattro specifici aspetti della disciplina del 2003 che sono, a tutt’oggi, oggetto di dibattito tra gli operatori del diritto. Vediamone i contenuti essenziali.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ A PROGETTO

Come è noto, “il progetto, il programma o fase di esso” sono parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.
Dunque il committente deve necessariamente esporre o enunciare ciò che intende realizzare.

L’obiettivo – ribadisce il Ministero – è quello di “delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento”.

Ciò non toglie però che, come insegna la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ad assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, pur in presenza di un progetto, sia l’individuazione della subordinazione ovvero dell’autonomia.

2. FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO

A proposito della forma del contratto l’orientamento interpretativo fornito dal Ministero suscita non poche perplessità.

Infatti, mentre da una parte si ricorda che ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 276 la forma scritta del contratto è necessaria ai soli fini della prova e che, pertanto, la conseguenza di tale mancata formalizzazione non può essere la nullità del contratto, dall’altro si pretende, sulla base della mancanza della forma scritta, di indirizzare il personale ispettivo verso sanzioni decisamente inadeguate.

Si sostiene, infatti, che nel caso in cui il progetto non sia specificato per iscritto il personale ispettivo “provvederà comunque a ricondurre la fattispecie contrattuale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria”. In altre parole, in assenza di forma scritta, si suggerisce agli ispettori di qualificare come “subordinato” il rapporto di lavoro senza approfondire quale fosse la reale intenzione delle parti.

Su questo punto appare evidente come tale operazione fosse non solo in contrasto con la ratio della stessa normativa del 2003, ma anche con quella che disciplina l’attività ispettiva. In una recente sentenza della Cassazione (n. 3115 del 17 febbraio 2004), infatti, si ricorda che l’accertamento ispettivo non deve coincidere con la generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità “ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso”.

3. ELEMENTI DI ANALISI DA PARTE DEL PERSONALE ISPETTIVO

Anche tenendo conto della giurisprudenza in materia di lavoro a progetto, il Ministero indica alcuni elementi indiziari che dovrebbero condurre gli ispettori ad una più corretta qualificazione del rapporto di lavoro:

  • Il progetto, programma di lavoro o fase di esso deve essere del tutto specifico: non deve consistere, cioè, in un contratto “standard” applicabile a più rapporti di lavoro subordinato, né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore. Il progetto, programma di lavoro o fase di esso non può coincidere totalmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa così come risultante dall’oggetto sociale ma, come già sottolineato dalla circolare n. 1/2004 e n. 17/2006, potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato;
  • L’inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente non costituisce un sicuro indice di subordinazione: occorre piuttosto valutare in sede di indagini ispettive la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale. Anche l’elemento dell’“inserimento organico”, spesso utilizzato dalla giurisprudenza quale certo indice di subordinazione, va verificato in relazione alla natura della prestazione lavorativa;
  • La prestazione deve essere valutabile in termini di risultato e non consistere in mansioni predeterminate, ripetitive ed elementari: in tale contesto il personale ispettivo dovrà accertare che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto, programma o fase di esso. In altre parole la prestazione non deve risolversi in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente;
  • Un altro elemento che deve guidare le indagini ispettive deve essere l’“autonomia di scelta”, da parte del collaboratore, sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione, ferma restando la necessaria presenza di un coordinamento con la struttura aziendale. Del tutto assente deve essere l’esercizio del potere direttivo e del potere disciplinare sul collaboratore;
  • Nella determinazione del compenso non si deve tener conto solo del tempo della prestazione, con il rischio che questo assomigli più ad una retribuzione oraria tipica di chi mette a disposizione le proprie energie psico-fisiche, piuttosto occorre quantificare il compenso anche in base al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso;
  • Una eventuale clausola di esclusiva, che sancisce una “monocomittenza”, per il Ministero è assolutamente compatibile anche con il lavoro a progetto e non è sicuro indice di subordinazione: in questo caso però, dice la circolare, gli ispettori dovranno verificare più attentamente tutti gli altri indici evidenziati;
  • A proposito di una eventuale proroga del rapporto di collaborazione, il Ministero chiarisce che saranno oggetto di particolari verifiche le proroghe ingiustificate e quelle che contengono un progetto identico al precedente, fermo restando che una proroga è del tutto legittima qualora il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine precedentemente fissato.

4. SPECIFICHE ATTIVITà E UTILIZZO DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Le indicazioni al personale ispettivo proseguono, poi, con una elencazione di attività che, secondo il Ministero e alla luce della esperienza ispettiva maturata nonché dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziali, non sembrano potersi adattare allo schema causale della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto.

Si tratta delle seguenti figure professionali:

  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzie ippiche;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • babysitter e badanti;
  • baristi e camerieri;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • estetiste e parrucchieri;
  • facchini;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • manutentori;
  • muratori e qualifiche operaie nell’edilizia;
  • piloti e assistenti di volo;
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

La declinazione di queste ipotesi da parte del Ministero, pur se animata dall’intento di fornire un’elencazione “a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo [..] finalizzata a sollecitare una maggiore attenzione nei confronti di tali attività”, in realtà assomiglia più ad un surrettizio tentativo di “tipizzare” una precisa casistica, escludendo che possa costituire lavoro autonomo.

Questa impostazione si espone inevitabilmente a molte perplessità e rilievi critici: considerando che una circolare amministrativa non ha una efficacia giuridicamente vincolante, questo tipo di approccio non potrà fare altro che determinare un aumento del contenzioso giudiziale e, al contempo, alimentare le difficoltà interpretative della giurisprudenza i cui orientamenti, al contrario di quanto affermato nella circolare in commento, non sono affatto coerenti e lineari, quanto piuttosto in continua evoluzione.

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