Assegni: Attenzione alle Nuove Regole
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra Maggio/Giugno 2008
Lo scorso 30 aprile ha rappresentato un momento di svolta relativamente alle regole di utilizzo di assegni, denaro contante o libretti di deposito.
Da questa data sono infatti entrate le nuove rigorose procedure di lotta al riciclaggio di denaro introdotte con il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 2312.
Le nuove disposizioni hanno introdotto cambiamenti rilevanti che modificano in modo radicale la prassi consolidata ed è facile prevedere un impatto piuttosto forte che queste novità avranno sulla gestione quotidiana dei flussi di denaro.
Per queste ragioni, benché non siano mancate nelle settimane scorse le opportunità di informazione, crediamo opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli operatori sulle principali novità.
Il principio fondamentale introdotto da questo provvedimento è il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (contro il precedente limite di 12.500 euro).
Il trasferimento in questione può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. Da questo principio, derivano alcune fondamentali conseguenze di ordine operativo esplicitate dalla norma di legge:
Analoga imposta sarà dovuta all’atto della richiesta di emissione di un assegno circolare trasferibile (ovviamente entro l’importo massimo consentito).
Le girate (per assegni di importo inferiore a 5.000 euro, naturalmente) devono essere integrate con l’indicazione del codice fiscale del girante, a pena di nullità del titolo. Nella ipotesi in cui il girante operi per conto di un soggetto giuridico (ad esempio, il legale rappresentante di una società) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto giuridico stesso e non della persona fisica.
Alla vigilia della entrata in vigore del nuovo sistema sono state diffuse una serie di regole destinate a disciplinare il periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo regime, con particolare riguardo ai libretti di assegni emessi prima del 30 aprile 2008 e quindi non in linea con le nuove regole:
a) Gli assegni liberi emessi prima del 30 aprile 2008 per somme non superiori a 12.500 euro e presentati all’incasso successivamente a tale data sono considerati regolari. Gli assegni in possesso della clientela possono essere utilizzati anche dopo il 30 aprile purché con il rispetto delle nuove regole, senza alcun obbligo di corrispondere l’imposta di bollo di 1,50 euro per gli assegni liberi emessi dopo tale data.
b) Le scorte di carnet di assegni giacenti presso banche e Poste possono essere consegnate alla clientela anche dopo il 30 aprile purché integrate con la clausola di non trasferibilità. L’art. 49 del decreto legislativo 231/2007 si occupa anche dei libretti di deposito al portatore e chiarisce che il saldo degli stessi non può essere superiore a 4.999 euro.
Nel caso di libretto esistente alla data del 30 aprile 2008 e di saldo superiore al nuovo limite, occorrerà procedere, entro il 30 giugno 2009, alla estinzione del libretto ovvero alla riduzione del saldo entro i limiti di legge.
Occorre prestare attenzione al fatto che il libretto al portatore è trasferibile solo se il saldo rientra nei nuovi limiti: in tal caso, entro 30 giorni dovranno essere comunicati alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
La normativa produce inevitabilmente implicazioni su tutte le forme di circolazione del denaro: ad esempio, il socio di una società non può più versare o prelevare contanti per importi (anche frazionati) complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.
È consigliabile essere muniti di una delibera o di uno scambio di corrispondenza ed utilizzare altre forme di pagamento. Come si può vedere, anche in questo caso si ha l’impressione che il nostro Paese tenda a dare una interpretazione alquanto restrittiva delle normative comunitarie che si appresta a recepire nel proprio ordinamento giuridico.
Ad esempio, non vi era alcun obbligo di abbassare la soglia da 12.500 a 5.000 euro, così come non si capisce come possa essere praticamente rispettata la norma che impone l’indicazione del codice fiscale di ciascun girante:
cosa accadrà nell’ipotesi in cui il girante sia (legittimamente) privo di codice fiscale? Come si potrà verificare la correttezza del codice stesso e la sua effettiva corrispondenza con la firma di girata? Chi farà queste verifiche e come si potrà evitare che nei casi dubbi si arrivi all’estrema conseguenza della nullità del titolo?
È probabile che in questa seconda parte di 2008 assisteremo a molte difficoltà di avvio del sistema e che vi saranno contestazioni e disagi operativi per tutti. È certamente vero che la finalità di lotta al fenomeno del riciclaggio del denaro è di grande valore sociale, ma ci si chiede se (anche in questo caso) lo strumento adottato fosse il migliore per conseguire lo scopo senza creare difficoltà inutili.