Nuove leggi: cambiano molte cose
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra Luglio/Agosto 2008

Sul numero di Clessidra di maggio–giugno 2008, questa rubrica è stata interamente dedicata ad una novità di particolare importanza: la nuova normativa in materia di lotta al riciclaggio del denaro e le misure restrittive in materia di uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore.

Quell’articolo si chiudeva con queste esatte parole: “Come si può vedere, anche in questo caso si ha l’impressione che il nostro Paese tenda a dare una interpretazione alquanto restrittiva delle normative comunitarie che si appresta a recepire nel proprio ordinamento giuridico.

Ad esempio, non vi era alcun obbligo di abbassare la soglia da 12.500 a 5.000 euro, così come non si capisce come possa essere praticamente rispettata la norma che impone l’indicazione del codice fiscale di ciascun girante: cosa accadrà nell’ipotesi in cui il girante sia (legittimamente) privo di codice fiscale? Come si potrà verificare la correttezza del codice stesso e la sua effettiva corrispondenza con la firma di girata? Chi farà queste verifiche e come si potrà evitare che nei casi dubbi si arrivi all’estrema conseguenza della nullità del titolo?”.

Evidentemente, le nostre considerazioni non erano tanto campate per aria. Infatti, quasi contemporaneamente all’arrivo sulla mia scrivania del predetto numero della rivista, è giunta conferma ufficiale del fatto che la nuova legge anti riciclaggio era già stata abbondantemente modificata.

E, così, quello che era un auspicio dettato dal buon senso, si è tramutato nell’effettiva correzione di una legge parzialmente sbagliata che ha improvvisamente reso “vecchio” il mio articolo appena pubblicato!

Eccomi pronto, allora, con le “ultime novità” che coincidono alla lettera con quello che lamentavo.
Dunque, a partire dal 26 giugno 2008:

  1. il limite dei 5.000 euro torna a 12.500
  2. le girate non devono più essere completate con il codice fiscale del girante

Questo significa, in parole povere, che fino alla soglia dei 12.500 euro il denaro contante può circolare liberamente, gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilità, i libretti di deposito bancari o postali al portatore possono continuare ad esistere.

Non cambiano, invece, le altre rilevanti novità introdotte dal decreto legislativo 231/2007: ad esempio, banche e posta continueranno ad emettere moduli di assegni che recano già impressa la clausola di non trasferibilità, a meno di diversa richiesta scritta da parte del cliente che dovrà corrispondere 1,50 euro per ogni assegno “libero” a titolo di imposta di bollo.

Non cambia nemmeno la norma secondo cui gli assegni intestati a “me stesso” o clausole analoghe possono essere presentati all’incasso e non sono trasferibili ad altri soggetti.

Insomma, non si fa in tempo a “chiudere” una rivista che subito arrivano modifiche tali da stravolgere il senso di quelle che erano appena state presentate come “novità”. Ed in effetti, di novità normative in questi mesi ce ne sono davvero molte.

Oltre a quella in materia di riciclaggio del denaro, che ci ha impegnati così a lungo, vorrei menzionarne altre due che faranno parlare di sé non poco nei prossimi mesi: il riordino completo dell’impianto normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il Regolamento comunitario in materia di restrizioni all’uso di sostanze chimiche.

Di cosa si tratta? Vediamole in breve.

Sicurezza: il glorioso e, in qualche misura, “storico” decreto legislativo 626/94 (chi non ha mai sentito parlare della “626”?) è stato precocemente mandato in pensione da un ambizioso lavoro di riordino della complessa e farraginosa normativa sulla sicurezza che si è concretizzato nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, definito non a caso “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”.

Con questa opera di revisione normativa, il legislatore si è prefisso un obiettivo importante: innalzare la qualità e la sicurezza del lavoro privilegiando gli aspetti concreti e operativi, dettati da una “filosofia” complessiva della sicurezza, più che gli aspetti meramente formali.

Già il campo di applicazione della norma dà il senso di questa crescente attenzione alla sicurezza. Infatti, il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi.

Insomma, cambia moltissimo nell’approccio mentale, nel campo di applicazione, nell’attenzione alla salvaguardia effettiva, “quotidiana” delle norme di sicurezza. Il decreto, nei suoi aspetti generali, è in vigore dal 15 maggio 2008 ed entrerà in vigore in modo completo nel volgere di alcuni mesi con la progressiva emanazione di alcuni decreti attuativi.

REACH: Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come “regolamento REACH” dall’acronimo che sta per registrazione, valutazione, archiviazione delle sostanze chimiche) ha istituito un sistema di registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione Europea in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata per anno. La norma si rivolge essenzialmente ai grandi utilizzatori di prodotti e sostanze chimiche e, quindi, essenzialmente alle attività manifatturiere.

Il Regolamento introduce una serie di obblighi di sorveglianza sull’utilizzo delle sostanze chimiche che devono sottostare ad una procedura di registrazione. I soggetti obbligati sono:

  • le aziende che fabbricano sostanze all’interno dell’Unione Europea;

  • gli importatori da paesi terzi di sostanze in quanto tali o come componenti di preparati (miscele di due o più sostanze);

  • i produttori o gli importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni d’uso degli articoli.

La registrazione di una sostanza consiste:

  • nella predisposizione di un fascicolo contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche della sostanza, sui relativi pericoli per l’uomo e per l’ambiente e sulle condizioni per garantirne usi sicuri;

  • nella presentazione di tali informazioni all’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

  • nel pagamento della tariffa di registrazione.

Diciamo subito che ben difficilmente questa normativa potrà interessare il settore dell’orologeria italiana, ma è bene non abbassare la guardia. Quando ci si confronta con la produzione normativa comunitaria in tema di sicurezza e di tutela ambientale, occorre procedere con estrema cautela.

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