Attenzione al regolamento "Reach"
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra novembre/dicembre 2008

Nelle settimane scorse si è molto parlato della applicazione di un nuovo provvedimento normativo di origine comunitaria (verrebbe voglia di dire, l’ennesimo). Si tratta del Regolamento (CE) 1907/2006 più noto come “Regolamento REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). 
In realtà, sebbene il titolo del provvedimento faccia riferimento alle sostanze chimiche, è bene non sottovalutare l’impatto che potrebbe avere anche sul nostro settore, che è coinvolto dal normativa almeno sotto due profili: 

a) la fabbricazione ed importazione di sostanze e preparati chimici utilizzati per la pulizia e la lubrificazione degli orologi; 

b) l’utilizzo e quindi la presenza sul prodotto finito di preparati o sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute o per l’ambiente.

Andiamo con ordine e cerchiamo di riassumere i contenuti della normativa. Gli obiettivi principali del regolamento REACH sono essenzialmente due:
- il miglioramento della salute umana e dell’ambiente rispetto ai pericoli da sostanze chimiche, obbligando i soggetti interessati a prendere le misure necessarie per gestire i rischi, per l’uomo e per l’ambiente, connessi alla loro presenza; 
- una maggiore competitività dell’industria per la ricerca di soluzioni progettuali e produttive con il minore impatto possibile.

Se dunque è vero che il Regolamento REACH si rivolge, innanzitutto, alle imprese del settore chimico, si deve osservare che in realtà sono chiamate ad una attenta riflessione su queste tematiche tutte le imprese che fabbricano/importano nel mercato UE e che utilizzano sostanze chimiche o prodotti finiti costituiti da sostanze chimiche (i cosiddetti “articoli”).
Di fatto, tutte le imprese sono tenute a valutare le proprietà intrinseche delle sostanze in questione e a prendere le misure necessarie per gestire i rischi che ne possono derivare, per l’uomo e per l’ambiente. Per essere più precisi, il sistema REACH riguarda non solo le sostanze chimiche in quanto tali, ma anche quelle contenute nei preparati (coloranti, vernici, ausiliari, additivi) e quelle che compongono i materiali di cui sono fatti gli articoli, come accade ad es. nel settore del tessile (tessuti, abbigliamento, accessori), ma anche in altri settori (pensiamo a quello dei prodotti di cancelleria o da ufficio: penne, pennarelli, cartucce, toner, etc.). Ragione per cui risultano coinvolti anche gli utilizzatori a valle, ossia coloro che impiegano tali sostanze per la preparazione dei prodotti e degli articoli.

Cosa devono fare le aziende? 

a) Fabbricante e importatore nel mercato UE di sostanze chimiche Fabbricanti e importatori di sostanze in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata all’anno sono tenuti all’obbligo di registrazione presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). La registrazione è obbligatoria per tutte le sostanze ad oggi presenti nel territorio dell’Unione Europea. Per potersi avvalere dei termini transitori previsti per la registrazione delle sostanze “phase-in”, il fabbricante e l’importatore hanno dovuto pre-registrarle entro il 1° dicembre 2008.
Per ottenere la registrazione e quindi la possibilità di impiegare la sostanza, il fabbricante e l’importatore devono fornire, attraverso un FASCICOLO TECNICO, le informazioni relative:

- alle proprietà intrinseche (chimiche, fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche);

- alle modalità d’uso;

- alle precauzioni per l’impiego delle sostanze.
Vi sono poi obblighi aggiuntivi per fabbricante e importatore di sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno.

b) Produttore e importatore di articoli (prodotti finiti)
Occorre tenere ben distinti i due obblighi fondamentali: quello di registrazione e quello di notifica.

Ogni produttore o importatore di articoli deve registrare all’Agenzia ogni sostanza contenuta negli stessi, qualora siano soddisfatte le 2 seguenti condizioni:

- la sostanza è contenuta negli articoli in quantità pari o superiori ad 1 tonnellata all’anno per singolo produttore e importatore;

- la sostanza è destinata a essere “rilasciata”, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Ogni produttore o importatore di articoli deve notificare all’Agenzia ogni sostanza soggetta alla procedura di autorizzazione se è contenuta nell’articolo e se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- la sostanza è contenuta in quantità pari o superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore;

- la sostanza è contenuta nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.
Tutto questo complesso meccanismo ha lo scopo di creare un enorme data base centralizzato in grado di contenere il censimento delle sostanze e preparati chimici presenti sul mercato in quantitativi significativi in sé considerate ovvero in quanto componenti importanti di prodotti finiti. Tale censimento si prefigge lo scopo di individuare le aree di pericolo, assumere eventuali provvedimenti restrittivi, favorire l’interscambio di informazioni tra fabbricanti, utilizzatori professionali e distributori di tali prodotti nonché la corretta informazione dell’utilizzatore finale e del consumatore.

E gli orologi?

Il settore dell’orologeria è coinvolto, come si diceva all’inizio, fondamentalmente con riferimento ai preparati destinati ad essere utilizzati tanto nella fase di fabbricazione quanto in quella di assistenza tecnica, ad esempio per la lubrificazione e la pulizia dei movimenti e degli orologi (preparati chimici). 
Potrà però essere in qualche misura interessato anche dalle successive fasi di questo laborioso processo che la fase di pre-registrazione (scaduta nel dicembre 2008) ha solo avviato.
Infatti, nel 2009 le autorità comunitarie preposte stileranno un elenco di sostanze pericolose, la cui presenza all’interno dei preparati chimici o dei prodotti finiti obbligherà ad attivare il processo di notifica che dovrà compiersi entro il 2011.
La fase di pre-registrazione, almeno in Italia, non dovrebbe aver coinvolto nessuna azienda del settore orologeria, in quanto ben difficilmente vi sono aziende che producono o importano sostanze e preparati in quantitativi superiori a una tonnellata/anno (quantità riferita alla singola sostanza). Così come non esistono prodotti finiti nel nostro settore che rilascino intenzionalmente sostanze o preparati durante il loro uso normale.
Sarà invece da tenere sotto controllo la lista delle sostanze pericolose (quando questa verrà redatta e divulgata) poiché non sono da escludersi a priori sorprese che potrebbero riguardare i materiali di casse, cinturini e confezioni.

Un esempio banale: i sacchetti di silica gel inseriti negli astucci per assorbire l’umidità sono a tutti gli effetti preparati chimici.
Quindi, REACH è una sigla di cui sentiremo parlare ancora in futuro.

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