PILE: ATTUATA IN ITALIA LA DIRETTIVA COMUNITARIA
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra di marzo/aprile 2009

Prosegue a ritmi serrati la produzione normativa dell’Unione Europea che coinvolge le imprese e anche, in modo specifico, il settore dell’orologeria.

L’ultima arrivata tra le oramai numerose Direttive (e Regolamenti) destinate ad incidere sul settore 2006/66/CE del 6 settembre 2006 relativa alle pile ed accumulatori, Decreto Legislativo n. 188 del 20.11.2008, entrato in vigore il 18 dicembre 2008.

Questo provvedimento si applica alle pile ed accumulatori di qualunque genere immessi nel mercato, indipendentemente dalla forma, volume, peso, materiale che li compone o utilizzo a cui sono destinate, con modeste e marginali eccezioni.

La nuova normativa si applica alle pile ed accumulatori immessi sul mercato a partire dal 18 dicembre 2008, vale a dire ai prodotti sdoganati nel territorio della comunità dal 18.12.08 in poi ovvero, se fabbricati nella UE, resi disponibili dal 18.12.08 in poi, a pagamento o gratuitamente, a terze parti in Italia o nella Comunità.

Ne consegue che tutti gli obblighi previsti dalla nuova direttiva non riguardano le pile immesse sul mercato prima della data predetta.
I soggetti interessati dagli obblighi introdotti con questo provvedimento sono essenzialmente i Produttori ed Importatori nonché, limitatamente ad alcuni aspetti logistici, i Distributori al dettaglio.

Per “produttore” si intende chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

Per “distributore” si intende ogni persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale. Passiamo ad esaminare in estrema sintesi i principali contenuti del decreto legislativo 188/2008.

DIVIETO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO
’immissione in commercio di:
a) pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti in peso;
b) pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in 0,002 per cento di cadmio in peso.
(Il divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso né alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; attrezzature mediche; utensili elettrici senza fili).

ISTRUZIONI SULLA RIMOZIONE
Entro il 20.05.2009 (5 mesi dall’entrata in vigore) gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori devono essere corredati di istruzioni che indichino come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.

REGISTRO NAZIONALE
Entro il 19.06.2009 (ossia entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 188/08) i Produttori di pile ed accumulatori dovranno registrarsi in un apposito costituendo Registro Nazionale (diverso dal registro già previsto dalla normativa sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’art. 14 del D. Lgs 151/05).

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. La mancata iscrizione nel Registro sarà sanzionata con una sanzione
amministrativa da € 30.000 a € 100.000.

RACCOLTA SEPARATA, TRATTAMENTO, FINANZIAMENTO
Entro il 26.09.2009, i Produttori o i terzi che agiscano nel loro interesse dovranno:
- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di riciclo e trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori industriali, avanzate per la protezione della salute e dell’ambiente;
- organizzare e gestire, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, assicurando che i medesimi una volta raccolti vengano trattati e riciclati sulla base di sistemi conformi almeno alla legislazione comunitaria, in particolare per quanto concerne la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti;
- rendere disponibili punti di raccolta dedicati in modo da rendere possibile agli utenti di disfarsi gratuitamente e facilmente di pile scariche ed accumulatori. I Distributori dovranno rendere disponibili presso i punti vendita appositi contenitori per la raccolta di pile e d accumulatori. Secondo uno schema già utilizzato dalla normativa sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso professionale (RAEE), i Produttori sono individualmente tenuti a sopportare i costi necessari per il finanziamento di raccolta e trattamento di pile ed accumulatori e per le correlative previste campagne alcuna possibilità di esporre separatamente in fattura una “visible fee” o Eco Contributo).

ETICHETTATURA
Entro il 26.09.2009, i Produttori o i loro rappresentanti in Italia (o, in mancanza, i soggetti responsabili dell’immissione in commercio nel mercato italiano) dovranno contrassegnare pile ed accumulatori a mezzo di un ‘etichetta che riporti il simbolo del bidone barrato che indica l’obbligo di smaltimento differenziato: Inoltre, gli stessi dovranno assicurarsi che le pile, gli accumulatori e di piombo siano contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo, da porsi al di sotto del bidone barrato.

Infine, dopo il 26.09.2008 le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli dovranno riportare l’indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile, in conformità a quanto sarà stabilito con un emanando Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione Europea.
È prevista una sanzione amministrativa tra € 50 e € 1.000 per ogni pila o accumulatore non contrassegnato o contrassegnato in modo irregolare.

ONERI IN CAPO AI DISTRIBUTORI
Entro il 26.09.2009 i Distributori che forniscono nuove pile ed accumulatori portatili devono porre a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento gratuito di pile e d accumulatori portatili nel proprio punto vendita; tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione. Inoltre, i distributori dovranno esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, avvisi ben leggibili con indicate la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili nonché i pericoli ed i danni all’ambiente che possono derivare da raccolta e smaltimento al di fuori degli apposite contenitori ed il significato dei simboli apposti.

Tutte queste scadenze ravvicinate, in realtà, subiranno con molta probabilità uno slittamento sensibile, dovuto al fatto che i diversi decreti ministeriali necessari per dare pratica attuazione a questo nuovo sistema di smaltimento e recupero delle pile non saranno emanati in tempo utile.

Ciò non toglie la necessitàà per le imprese del nostro settore di iniziare a familiarizzare con questa nuova normativa ed avviare le procedure organizzative indispensabili per non farsi cogliere impreparati quando questi obblighi diverranno, a tutti gli effetti, operativi.

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