“MADE IN”: cambiano le norme, resta l’incertezza
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra di settembre/ottobre 2009

Ne abbiamo parlato sullo scorso numero di Clessidra, ma il tema merita di essere nuovamente affrontato. Infatti, la complessa situazione relativa al nuovo obbligo di indicazione del Paese di fabbricazione delle merci si è nel frattempo arricchita di una nuova disposizione normativa che, con l’intento di dipanare il pasticcio creato dalla legge di Ferragosto, ne ha combinato un altro.

E, allora, conviene rifare il punto e cercare di capirci qualcosa.
L’antefatto è costituito dalla emanazione della legge 23 luglio 2009 n. 99 (cfr La Clessidra di Luglio-Agosto 2009) il cui articolo 17 comma 4 aveva esteso il concetto di “fallace indicazione” di origine di un prodotto anche alla fattispecie in cui sul prodotto stesso - di origine non italiana – fosse riportato un marchio di azienda italiana, senza che ne fosse nel contempo evidenziata la reale origine estera.

In altre parole, la legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha sancito l’obbligo di specificare il Paese di effettiva fabbricazione (il cosiddetto “Made in”) sui prodotti di fabbricazione estera recanti marchi italiani registrati, in quanto potenzialmente in grado di trarre in inganno il consumatore sull’effettiva origine della merce stessa.

La norma aveva certamente una sua logica (condivisibile) di frenare comportamenti scorretti, ingannevoli o addirittura la stessa azione criminosa dei contraffattori. Però, come da noi evidenziato in sede di analisi del provvedimento, si trattava di una disposizione palesemente discriminatoria e dannosa come minimo sotto i seguenti punti di vista: riguardava solo il territorio italiano e non l’intera Unione Europea colpiva unicamente le merci fabbricate in Paesi extra comunitari penalizzava solo i marchi registrati in Italia e non quelli (magari con assonanze “italiane”) registrati all’estero.
In aggiunta a ciò, la norma di fine luglio era gravemente carente di requisiti procedurali indispensabili a renderla legittima sotto il profilo formale.

Insomma, un gran pasticcio che fin da subito si è capito avrebbe dovuto essere rapidamente corretto.
La correzione, in effetti, è arrivata con il decreto legge n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 ed entrato in vigore il giorno successivo.
Il decreto legge contiene l’art. 16 che si intitola “Made in Italy e prodotti interamente italiani” e che avrebbe dovuto mettere a posto le cose e che, infatti, dispone l’abrogazione dell’art. 17 comma 4 della Legge 99/2009.

Cosa altro dice questo articolo 16? Innanzitutto statuisce che per essere definito “interamente italiano” un prodotto deve essere “made in Italy” ai sensi della vigente normativa comunitaria ed avere anche avuto disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento esclusivamente sul territorio italiano. Tutto questo, però, potrà (noi diremmo meglio: dovrà) essere meglio chiarito da successivi decreti ministeriali.

Successivamente, la nuova norma rafforza le sanzioni penali a carico di chi, non ricorrendone i predetti presupposti, faccia uso di marchi o di indicazioni di vendita più o meno esplicite ovvero di segni o figure che comunque inducano nel consumatore la fallace convinzione che il prodotto sia “interamente italiano”.

Viene poi prevista una severa sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) a carico del titolare o licenziatario del marchio (di aziende italiane o non italiane) che usi lo stesso in modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della citata normativa comunitaria.

I soggetti di cui sopra al fine di evitare la sanzione amministrativa dovranno, alternativamente:
- riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo – indicazioni precise ed evidenti circa l’origine o la provenienza estera del prodotto;
- riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - eventuali diverse indicazioni atte ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore circa la reale origine del prodotto;
- accompagnare il prodotto con una attestazione – resa dal titolare o licenziatario del marchio – in ordine alle informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Queste nuove norme sull’uso del marchio entrano in vigore 45 giorni dopo la entrata in vigore del decreto legge (e quindi il 10 novembre 2009).

Problemi risolti? Niente affatto, purtroppo.
Anche questo nuovo provvedimento suscita infatti non poche perplessità di ordine interpretativo. Vediamone alcune:
Le norme comunitarie che stabiliscono quando un prodotto può essere considerato originario di un determinato Paese non coincidono con quanto stabilisce, in modo perentorio, il primo comma dell’art. 16 e quindi si tratterà di capire quale criterio ha la prevalenza.
Il decreto dice che “potranno” essere emanati decreti ministeriali per definire le modalità di applicazione del suddetto primo comma: posto che non si capisce come coordinare questo primo comma con le norme doganali internazionali, sarebbe molto importante vedere cosa diranno questi decreti attuativi, che vanno considerati come indispensabili, non come facoltativi.
Poi si parla concetti del tutto nuovi: “100% made in Italy”, “100% Italia” e simili: non si capisce davvero a cosa servano, come si differenzino dal normale Mede in Italy, chi li possa o debba utilizzare e se vi sia una protezione giuridica maggiore o diversa rispetto ad altre indicazioni.

Insomma: che senso ha questo proliferare di indicazioni?
Non è chiaro cosa significhi, sul piano concreto, l’uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Quali sono queste modalità? Vi è quindi un uso del marchio italiano che non integra questa ipotesi di possibile inganno? Se sì, quale?

Infine: su questioni così delicate non sarebbe il caso di intervenire con norme chiare e soprattutto uguali su tutto il territorio dell’Unione Europea?
Come recita la saggezza popolare, talvolta la pezza è peggiore del buco. Non sappiamo se in questo caso sia peggiore, ma di sicuro non ha riparato il buco..

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