Antiriciclaggio: caos all’italiana
pubblicato su La Clessidra di Novembre/Dicembre 2006

Da alcuni mesi le imprese dei settori orafo e orologiaio sono in subbuglio a causa di una normativa confusa, complessa e, per certi versi, addirittura inapplicabile. Stiamo parlando di quel complesso di norme che passano dietro la dizione generica di “normativa antririciclaggio” e che ha il nobile scopo di esercitare un controllo serrato sui possibili flussi di denaro illegali, finanziamento di attività criminose se non addirittura terroristiche. Di quali norme si tratta?

  • Direttiva n. 2001/97/CE, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 56/2004, afferente la disciplina di prevenzione degli abusi del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (modifica la precedente dir. 91/308);
  • D.L. n. 143/91 (convertito in L. 197/1991, così come modificata dal D.Lgs. 56/2004) e comunemente chiamata “legge antiriciclaggio”;
  • Decreti Ministeriali nn. 141, 142, 143 del 2006 che prevedono obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle “operazioni sospette” a carico, rispettivamente, di operatori finanziari, imprese e professionisti;
  • Provvedimento dell’ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006 che contiene le istruzioni applicative di dettaglio, nonché il successivo provvedimento del 29 maggio 2006.

I soggetti interessati

La legge distingue due categorie di soggetti: quelli tenuti all’obbligo di individuazione e registrazione nonché a quello di segnalazione, e quelli tenuti soltanto al secondo dei predetti obblighi. Fanno parte della prima categoria, tra gli altri, anche i cosiddetti “operatori non finanziari”, tra i quali rientrano i commercianti d’oro, fabbricanti, mediatori, commercianti di preziosi, anche artigianali.

Gli adempimenti

  • Identificazione dei clienti;
  • Istituzione dell’archivio unico (A.U.);
  • Segnalazione di “operazioni sospette” all’Ufficio Italiano Cambi ed al Ministero dell’Economia e Finanza;
  • Controllo interno e formazione del personale.

Si tratta, come è facile capire, di attività complesse e talvolta alquanto difficili da porre in essere. Basti pensare che gli operatori devono procedere all’identificazione dei clienti in relazione alle operazioni di importo (anche frazionato nell’arco di sette giorni) superiore ai 12.500 euro e che ai fini della conservazione dei dati i dati da registrare e conservare nell’archivio unico (A.U.) sono:

  • generalità complete del cliente con estremi del documento identificativo;
  • dati del terzo per cui il cliente opera;
  • attività lavorativa svolta;
  • descrizione sintetica della prestazione svolta;
  • valore dell’oggetto della prestazione.

I dati vanno inseriti entro 30 giorni dall’inizio dell’operazione e vanno conservati per 10 anni. L’archivio può essere cartaceo o informatico: il primo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione, ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto.

L’archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni. Senza entrare nel merito tecnico della normativa, risulta di tutta evidenza l’immane quantità di oneri e di responsabilità (penali) che vengono fatte ricadere sulle nostre attività economiche in misura del tutto sproporzionata alla reale efficacia di tali misure. Queste ragioni hanno indotto le Associazioni imprenditoriali di settore ad avviare lunghe trattative con le autorità preposte (segnatamente il Dipartimento del Tesoro e l’Ufficio Italiano Cambi) per ottenere i necessari chiarimenti e gli alleggerimenti operativi. Un primo successo è stato conseguito con quanto statuito dall’UIC il quale, con la nota del 22 settembre 2006, ha chiarito che gli adempimenti in questione non sono richiesti quando le operazioni commerciali sono effettuate tra operatori economici, ma solo quando vi è il coinvolgimento del cliente consumatore finale. La ratio di questa esclusione è chiara: non ha senso imporre obblighi di identificazione e registrazione aggiuntivi per operazioni già sufficientemente controllabili attraverso la fatturazione. Quindi, benché la nota dell’UIC parli solo di operazioni di acquisto, è evidente che rientrino nell’esenzione anche le operazioni di vendita effettuate tra i medesimi soggetti. Ciò nonostante, permangono ancora molti vincoli e rilevanti onerosi adempimenti che concernono tutte le operazioni commerciali effettuate con soggetti privati. Continua pertanto la serrata azione delle categorie economiche per eliminare assurde e incongrue imposizioni burocratiche e si profila comunque all’orizzonte la opportunità di un deciso cambio di rotta verso la ragionevolezza: dovrà infatti essere attuata in Italia entro il dicembre 2007 la direttiva 2005/60/CE sulla lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Sarà questa una ghiotta e difficilmente ripetibile occasione per il legislatore italiano di porre mano all’attuale normativa rendendola, finalmente, equa e comprensibile.

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