Tempi duri per il contante
A cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra di gennaio/febbraio 2012
Se l’Italia è sempre stato, tradizionalmente, un Paese amante della banconota frusciante, magari conservata in tasca in rotoli di più o meno interessante voluminosità, adesso è decisamente arrivato il tempo di voltare pagina.
L’utilizzo del denaro contante, infatti, è al centro negli ultimi anni di una continua attenzione da parte del legislatore con l’obiettivo di limitarne la liceità per quanto possibile, allo scopo di indurre all’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili dal sistema bancario e quindi meno facilmente adatti a celare operazioni di riciclaggio o di semplice evasione fiscale.
In questo contesto di crescente attenzione, dal 1° febbraio 2012 non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000 (il vecchio limite era fissato in 2.500 euro): è questa la novità principale del provvedimento facente parte della cosiddetta “Manovra Monti” (Decreto Legge 201/2011). Il provvedimento è in realtà entrato in vigore dal 6 dicembre 2011 ma una modifica successiva ha stabilito che fino al 31 gennaio 2012 non fossero applicabili sanzioni per la sua violazione.
Il limite di 1.000 euro si riferisce all’utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Trasferimenti di denaro che eccedono il limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (come gli istituti di credito o gli uffici Postali).
Quindi,
- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è ammesso solamente per importi inferiori a € 1.000,00;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000.
Tali libretti dovranno essere estinti o il loro saldo ridotto a una somma non eccedente quella consentita entro il 31 dicembre 2011;
- gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Banche e Poste rilasciano obbligatoriamente assegni bancari e postali muniti della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente chieda per iscritto di ottenere moduli in forma libera pagando un’imposta di bollo pari ad € 1,50 per ogni modulo. Tali assegni possono, però, essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000 mentre dovranno recare la clausola di non trasferibilità per importi superiori a detto limite.
Anche gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Anche in questo caso i clienti possono richiedere per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità solo per titoli di importo inferiore a € 1.000,00, e previo pagamento, per ciascun modulo, della somma di € 1,50 quale imposta di bollo.
Applicando in via di analogia le precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.M. 33124 del 2008) in occasione di un precedente abbassamento della soglia di utilizzo del denaro contante, si ritiene che gli assegni liberi di importi inferiori a € 2.500,00 (limite previgente) ma superiori a € 1.000,00 emessi anteriormente al 6 dicembre 2011 ed incassati successivamente a tale data sono da considerarsi regolari.
Il limite di 1.000 euro riguarda il valore oggetto della transazione nel suo complesso, anche se questa è “frazionata”.
La norma precisa infatti che:
- il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento è vietato anche quanto è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Si ritiene, a questo riguardo, che sia ammesso il trasferimento in più soluzioni tra soggetti privati di importi anche complessivamente superiori alla soglia consentita, purché il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale e non sia, invece, artificiosamente frazionato al fine di eludere la normativa in commento.
Particolarmente interessanti altri due casi specifici:
- è lecito pagare con contanti in misura superiore al limite di legge (ad esempio una banconota da 500 e tre da 200) per pagare una transazione da 990 euro. In tal caso, infatti occorre unicamente avere riguardo al valore dell’operazione.
- Una operazione di valore superiore al limite può essere pagata in contanti fino a concorrenza della somma consentita (999 euro) e con strumenti tracciabili per la differenza.
Per chi non adempie alle nuove disposizioni, sono previste sanzioni amministrative dall’1% (con un minimo di € 3.000) al 40% dell’importo trasferito. Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie certamente severe che in taluni casi possono colpire anche il soggetto che riceve il denaro.