"Class action": consumatori più agguerriti?
pubblicato su La Clessidra di Settembre-Ottobre 2004
La notizia è certamente interessante e meritevole di attenzione: in Italia sta per diventare realtà una legge che introduce nell’ordinamento giudiziario la cosiddetta class action, ovvero l’azione collettiva.
Si tratta di un istituto giuridico di origine americana in base al quale è possibile l’esercizio dell’azione processuale a tutela di interessi collettivi i cui (eventuali) benefici possano successivamente essere goduti dai singoli cittadini che ne abbiano interesse.
Negli USA la class action è una realtà oramai consolidata e, soprattutto, temutissima dalle grandi aziende (vi ricordate i risarcimenti miliardari dovuti dalle multinazionali del fumo a consumatori ammalatisi di cancro?). Questo successo è dovuto in gran parte alle peculiarità del sistema giudiziario nord americano, che si presta in modo particolare all’utilizzo di questo strumento di tutela del consumatore, ma risponde ad una esigenza valida sotto tutte le latitudini: quella di riequilibrare i rapporti di forza tra i colossi dell’economia ed i singoli consumatori. Infatti, attribuendo a questi ultimi la facoltà di proporre azioni collettive si rende possibile (oltre che economicamente sostenibile e conveniente) uno scontro teoricamente “ad armi pari”. In Italia, i clamorosi recenti casi “Cirio” e “Parmalat” hanno messo in evidenza la totale assenza di efficaci strumenti di tutela giudiziaria dei piccoli risparmiatori e questo ha costituito lo spunto per una proposta di legge diretta ad introdurre l’azione collettiva nel nostro ordinamento. La proposta prevede che le associazioni dei consumatori e dei professionisti e le Camere di Commercio possono agire per la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi o di inadempimenti o di violazioni commessi nell’ambito di contratti conclusi mediante moduli o formulari, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.
In pratica, qualora la proposta completasse positivamente il suo iter (peraltro già molto avanzato), si verrebbe a creare un procedimento diviso in due fasi distinte: la prima fase, promossa da un soggetto collettivo titolato a farlo (ad esempio una delle Associazione di consumatori facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti - C.N.C.U.), avrebbe lo scopo di accertare i fatti e sancire il diritto al risarcimento; la seconda fase, promossa direttamente dai singoli consumatori che ne abbiano interesse, avrebbe invece l’obiettivo di accertare che il diritto al risarcimento riconosciuto nella fase preliminare può trovare concreto accoglimento nel caso specifico e di fissare l’ammontare del risarcimento stesso per il singolo caso. Questa proposta, approvata in luglio alla Camera con una maggioranza “bulgara”, ha però suscitato reazioni di segno opposto: vi sono Associazioni di consumatori che la ritengono un primo passo importante verso la piena tutela giudiziaria del consumatore; altre Associazioni che contestano l’esclusione dalla legittimazione attiva delle Organizzazioni diverse da quelle riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive ed inquadrate nel C.N.C.U.; vi sono poi giuristi e commentatori che puntano il dito contro i limiti dell’azione collettiva prevista dalla legge, limiti che la svuoterebbero di reale portata pratica. Quali sarebbero questi limiti?
Essenzialmente tre:
In ogni caso, a prescindere dalle opinioni discordi e dalle eventuali (possibili) modifiche che il provvedimento dovesse subire in sede di “lettura” al Senato, resta il fatto che l’Italia sta per introdurre l’azione collettiva nel proprio ordinamento. È un altro, significativo, passo verso quel “primato del consumatore” che costituisce una delle priorità della produzione normativa comunitaria degli ultimi decenni.