Pagamenti in ritardo: una direttiva per contrastarli
pubblicato su La Clessidra di Novembre-Dicembre 2002
Era attesa da tempo e adesso è a tutti gli effetti legge dello stato: sulla Gazzetta Ufficiale n. 249, del 23 ottobre 2002, é stato infatti pubblicato il Decreto legislativo n. 231/2002, di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, la quale introduce nell’Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, che determinano spesso, soprattutto per le piccole e medie imprese, rilevanti oneri finanziari con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali e con gravi problemi di solvibilità.
La questione è presto detta: l'esistenza sul territorio dell'Unione Europea di differenti discipline normative in materia di ritardato pagamento delle obbligazioni è stato visto dalle autorità comunitarie come causa di turbativa della concorrenza e di grave disarmonia all'interno di un mercato che dovrebbe essere unico o che comunque dovrebbe tendenzialmente fornire livelli di diritti e tutele quanto più possibile allineati tra di loro.
Il fatto che in un Paese membro fosse più facile farsi pagare ed in un altro fosse quasi impossibile era insomma giudicato altamente pregiudizievole per un corretto svolgimento della concorrenza e si è ritenuto di dovere intervenire attraverso lo strumento giuridico della direttiva comunitaria.
Dopo un periodo di gestazione e di travagliata elaborazione, ecco che il nostro Paese ha pienamente recepito il provvedimento comunitario: a decorrere dal 7 novembre 2002 il decreto legislativo 231 è pienamente in vigore in Italia.
Il decreto prevede una serie di rimedi destinati a disincentivare i ritardati pagamenti, sia incidendo sulle procedure di recupero, sia approntando un meccanismo di tutela fondato sul computo degli interessi.
A) Ambito di applicazione
Le disposizioni del decreto legislativo si applicano per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale fra imprese (comprese le libere professioni) ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Per “transazione commerciale” si intende il contratto che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
Sono esclusi dall’applicazione (scelta discrezionale del nostro legislatore):
B) Responsabilità del debitore
L’art. 3 del decreto legislativo stabilisce i presupposti dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, ponendo a carico del debitore in conformità ai principi generali vigenti nell’ordinamento, l’onere della prova di non aver potuto adempiere l’obbligazione, o di non aver potuto eseguire esattamente nel tempo previsto, la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.
C) Decorrenza degli interessi moratori
Il decreto, in linea con la Direttiva comunitaria, sancisce il principio dell’automaticità della decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Nel caso in cui sia previsto nel contratto un termine per il pagamento, gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza di detto termine contrattuale.
Qualora, invece, il termine di pagamento non sia stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza necessità di alcuna intimazione scritta (costituzione in mora),dopo che siano decorsi 30 giorni (termine legale):
Presupposto essenziale per la decorrenza del termine legale è il ricevimento di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente.
D) Saggio degli interessi
Il Decreto, fatto salvo un diverso accordo tra le parti, definisce la misura degli interessi di mora, a carico del debitore, pari al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali.
Detto saggio di riferimento si applica per i successivi sei mesi.
Siccome il riferimento per stabilire la misura degli interessi è piuttosto complicato e di non facile comprensione immediata, il decreto prevede un sistema di pubblicità legale del saggio di interessi da applicare: in pratica, la misura degli interessi sarà pubblicata a cadenza semestrale sulla Gazzetta Ufficiale.
E) Risarcimento dei costi di recupero
Il creditore, oltre al pagamento degli interessi, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti a titolo di corrispettivo, salva la prova di maggior danno, nel caso in cui il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
I costi di recupero, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
F) Nullità parziale
L’accordo sulla data del pagamento (termine) o sulle conseguenze del mancato pagamento (saggio di interesse) è nullo nel caso in cui, considerate tutte le circostanze, ivi compresa la corretta prassi commerciale, la natura delle merci e dei servizi, le condizioni dei contraenti e i rapporti commerciali tra i medesimi, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
In particolare, il provvedimento definisce gravemente iniquo “l’accordo, che senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi”.
Riuscirà questo decreto a modificare le abitudini "rilassate" in materia di pagamenti, che caratterizzano molte imprese italiane?
Francamente ne dubitiamo. In tutti i casi in cui esiste una sensibile sproporzione tra la forza di uno dei contraenti e la debolezza dell'altro, non sarà un decreto di questo tipo a colmare magicamente questo divario oggettivo. Se io, per le ragioni più diverse, non posso permettermi di non lavorare con un determinato partner commerciale mi guarderò bene dall'accampare onerose pretese di interessi o dall'avviare azioni giudiziarie di recupero degli stessi.
Si apre, a questo punto, una serie inquietante di punti interrogativi: cosa succede se la parte avente diritto non chiede il pagamento degli interessi automatici posti dalla legge a tutela del suo credito?
Le società di revisione ed il collegio sindacale come si devono comportare?
E, fatto più preoccupante, come si comporterà il Fisco di fronte a interessi che decorrono in misura automatica e che non vengono chiesti?
Ne pretenderà comunque l'iscrizione a bilancio ed il conseguente pagamento delle imposte?