HomeL'esperto rispondeContraffazione, fenomeno in crescita

Contraffazione, fenomeno in crescita

Al centro dell’attività ASSOROLOGI, oltre alle temati­che legate ad EuroTempus e CPHE, di nuove iniziative di corsi di base per personale non tecnico ed appassio­nati, dell’ipotesi di ideazione di una campagna “social”, del miglioramento della raccolta dei dati di mercato, vi è sempre il grave fenomeno della contraffazione, sul quale il CENSIS ha fatto recentemente il punto, che qui andia­mo a sintetizzare.

Il mercato del falso in Italia vale 6,9 miliardi di euro ed è in crescita del 4,4% rispetto al 2012. Lo ha rilevato una ricerca del CENSIS realizzata per il Mise, che indi­ca come produrre e commercializzare gli stessi prodotti nei circuiti dell’economia legale comporterebbe 100.000 unità di lavoro in più. Senza la contraffazione, inoltre, la produzione interna registrerebbe un incremento di 18,6 miliardi, con un valore aggiunto di 6,7 miliardi. L’emer­sione della contraffazione significherebbe anche un au­mento del gettito fiscale, tra imposte dirette (su impresa e lavoro) e indirette (IVA), perché oggi il mercato del fal­so sottrae all’erario 1,7 miliardi di euro. Se si considera­no anche le imposte che deriverebbero dalla produzione attivata in altri settori dell’economia, il gettito fiscale complessivo aumenterebbe a 5,7 miliardi di euro, pari al 2,3% del totale delle entrate dello Stato per le stesse categorie di imposte. Ai primi posti tra i prodotti contraf­fatti abbigliamento e accessori, per un valore stimato di 2,2 miliardi (il 32% del totale). Sono falsificati soprattutto giubbotti, capi sportivi e, tra gli accessori, borse e por­tafogli. Segue il settore degli audiovisivi, con un valore pari a quasi 2 miliardi (il 28,5% del totale). Vengono con­traffatti anche i prodotti alimentari, per un valore di 1 miliardo di euro, pari al 14,8% del totale. Tra i prodotti in crescita negli ultimi tempi ci sono gli apparecchi e i ma­teriali elettrici, soprattutto cellulari e componenti, con un valore di 732 milioni di euro (il 10,6% del totale). Un altro settore in crescita è quello degli orologi e dei gioielli, che si distingue per la contraffazione di prodotti di alta gamma e che nel mercato del falso vale oggi 402 milioni di euro (il 5,8% del totale). Segue il settore del materiale informatico, costituito so­prattutto da componenti hardware per computer, tablet, schede di memoria, chiavette Usb, per un valore di 282 milioni di euro (4,1% del totale). Nel 2016 in Italia Guar­dia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno effettuato 14.768 sequestri, intercettando 26 milioni di articoli falsi. Tra le province italiane al primo posto si trova Napoli, con oltre 6 milioni di pezzi sequestrati, pari al 24% del totale. Segue Roma, con circa 4 milioni di pezzi (15,2%), e Ca­tania, con 2,6 milioni di prodotti fake (10%). Rispetto al 2015 le confische diminuiscono del 6,6%, ma soprattutto si riduce la dimensione media dei carichi. E’ l’effetto di una tecnica ben precisa per sfuggire ai controlli: ridurre i carichi, mischiare gli articoli falsi con gli originali, utiliz­zare i corrieri online per piccole spedizioni di merce. Ma anche separare il prodotto dai segni distintivi, in modo da far passare alle dogane un prodotto neutro, e per questo meno esposto a controlli, e di far viaggiare separatamente le etichettature o i confezionamenti.

NUOVA DISCIPLINA PER I COMPRO ORO

Entra in vigore a partire dal 5 luglio 2017 il decreto le­gislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di Compro Oro. Il decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori che svolgono acquisto o permuta di og­getti usati in metallo prezioso all’ingrosso o al dettaglio sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni compiute ai fini di prevenzione di attività ille­gali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

Le principali novità sono le seguenti: l’istituzione di un registro degli operatori Compro Oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza co­stituisce requisito indispensabile; l’obbligo per gli opera­tori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizio­ne nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività; la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazio­ne fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato; la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’o­ro. I Compro Oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni; sono previste apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusi­vo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro). La normativa, da tempo sollecita­ta per regolamentare e disciplinare l’attività dei punti di vendita “Compro Oro”, anziché rispondere a questa esi­genza ha di fatto introdotto nuovi adempimenti in capo a tutti gli operatori, dettando una disciplina complessa e di difficile interpretazione. FEDERPREZIOSI, la Fede­razione del dettaglio specializzato, ha lamentato questo paradossale risultato ed ha divulgato una nota nella qua­le sono elencati i seguenti sei punti critici: “Dal 5 luglio prossimo anche i dettaglianti orafi, i gio­iellieri, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. E va bene proviamo a farlo. E va premesso che questi sono solo alcuni esempi.

  1. Iscrizione per via telematica al registro dell’OAM, un registro attualmente inesistente a pochi giorni dall’en­trata in vigore del provvedimento e che l’OAM ha tem­po tre mesi per avviare a un costo ancora da stabilire. E nel frattempo dove ci si iscrive? Come ci comportiamo per la presa in carico di preziosi usati? Fermiamo le nostre attività?
  2. E per le modalità tecniche di inoltro dei dati e di ali­mentazione del registro dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del MEF?
  3. Utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedi­cato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulte­riore maggiore costo per le aziende (come se già non fossero abbastanza cariche di spese) e guadagno per banche & C.
  4. Indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli pre­ziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affi­dabile e indipendente. Qualcuno ci indicherà questa fonte oppure la sceglieremo sul web, visto che siamo nell’era del 4.0 e tutto è così facile? Se poi l’oggetto ha anche qualche pietra…
  5. Segnalazione all’UIF delle operazioni sospette nel mo­mento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione, il che richiede una notevole abilità da parte degli ope­ratori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un’operazione sospetta e soprattutto di procedere in contemporanea.
  6. Come la mettiamo con il fermo amministrativo o cau­telare per le operazioni tra operatori. Dobbiamo atten­dere 10 giorni anche in questo caso?

A questo punto, superfluo addentrarsi oltre, dalla con­servazione dei documenti per un periodo di dieci anni al pesante impianto sanzionatorio che va dalle pene pecu­niarie alla reclusione”.

 

I NUOVI VOUCHER DI LAVORO – IL PARERE DI CONFCOMMERCIO

 

Nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno u.s. è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti ter­ritoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, nel testo licenziato con modifiche dalla Camera dei Deputati e ratificato in Sena­to. In questa occasione sono state introdotte le norme in materia dei “nuovi voucher”.

E’ stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni occasionali, destinata, in parte, all’utilizzo in favore delle persone fisiche mediante il c.d. Libretto Famiglia; in par­te, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale, in favore di altri tipi di utilizzatori, tra cui le imprese, pur­ché non abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavora­tori a tempo indeterminato e comunque non nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è su­bordinato al rispetto dei seguenti limiti economici:

– ciascun prestatore può rendere prestazioni, con riferi­mento alla totalità degli utilizzatori, per massimo 5.000 euro (la soglia sale nel caso in cui le prestazioni siano rese da pensionati; giovani con meno di 25 anni, se studenti; disoccupati; percettori di prestazioni di so­stegno al reddito) e 2.500 con lo stesso utilizzatore;

– ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei pre­statori, può corrispondere fino a 5.000 euro. Il supera­mento dei limiti determina la trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato.

È vietato acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.

Al prestatore sono garantite le assicurazioni INPS – tra­mite iscrizione alla Gestione Separata – e INAIL. Inol­tre, il prestatore è sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 66/2003 su riposo giornaliero, pause e riposi settimana­li. I compensi percepiti, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (sul c/c bancario comunicato dal prestatore  o tramite bonifico bancario domiciliato pagabile pres­so Poste Spa) avviene tramite un’apposita piattaforma INPS. L’utilizzatore, almeno un’ora prima l’inizio della prestazione, è tenuto ad effettuare una comunicazio­ne all’INPS, contenente una serie di informazioni tra le quali: dati anagrafici, luogo della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e fine, compenso pattuito, 36 euro, per prestazioni fino a un massimo di 4 ore. Ogni ora aggiuntiva verrà poi retribuita nella mi­sura oraria di 9 euro. La violazione determina una san­zione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni pre­stazione lavorativa giornaliera. La misura minima oraria del compenso è di 9 euro. Sono a carico dell’utilizzatore la contribuzione INPS (33%) e INAIL (3,5%). Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore, va fatto riferimento al comma 8 dell’art. 3 del d.lgs. 81/08.

La norma stabilisce che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di carattere accessorio, le dispo­sizioni prevenzionistiche si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un com­mittente che sia imprenditore o libero professionista. Viceversa negli altri casi si applicano le tutele previste dall’art. 21 (uso delle attrezzature di lavoro conformi e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale). Restano in ogni caso esclusi dall’applicazione della normativa sulla sicurezza i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento sup­plementare privato e l’assistenza domiciliare a bam­bini, anziani, ammalati e disabili. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del Lavoro, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali. Su queste misure si è espresso con disagio e preoccupazione il Di­rettore Generale di Confcommercio, Francesco Rivolta. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“A circa due mesi di distanza, la manovrina di qualche settimana fa sembra aver colmato il vuoto normativo sul lavoro occasionale ma non ha affrontato minimamente il fulcro di tutta la vicenda. Questa è solo una soluzione parziale che non va ad interessare l’occasionalità della prestazione di lavoro, come dovrebbe fare, piuttosto si concentra sulla dimensione dell’impresa.

Abbiamo seguito con attenzione l’iter della vicenda sin dai suoi albori, da quando lo scorso 17 marzo in Gazzetta Ufficiale è stata sancita l’abolizione definitiva dei voucher che ha privato gli imprenditori italiani di uno strumento fondamentale per le loro aziende e per i collaboratori.

Abbiamo sostenuto da subito che si “stavano confon­dendo ancora una volta gli abusi che si stavano perpe­trando, con la grande utilità che lo strumento portava sia alle aziende, soprattutto quelle del commercio, del turismo e dei servizi, e sia ai lavoratori che ne hanno beneficiato”.

Purtroppo la nuova normativa ha disatteso le esigenze delle imprese.

Il nuovo contratto di prestazione occasionale, che si chiamerà “PreSto”, sarà online e semplificato, potrà appunto essere utilizzato solo dalle micro-aziende, fino a 5 dipendenti, ed entro un tetto complessivo di 5mila euro l’anno e inoltre ogni lavoratore potrà essere pagato fino a 2.500 euro. Ulteriore limite di questo strumento è quello del costo: secondo le prime indiscrezioni con un compenso minimo di 9 euro/ora, l’incremento per il la­voratore sarà del 20%, il costo totale per il committente sarà di 12,37 euro (+23,7%) e il cuneo contributivo salirà al 37,5 per cento. Rimaniamo molto perplessi davanti a questa soluzione che non fornisce delle risposte utili alle imprese ma mira a risolvere quel conflitto di natura ideologica che si è creato negli ultimi mesi.Passata la bufera ci auguriamo che si ritorni ad affrontare il pro­blema perché la strada intrapresa per noi è inadeguata”.

 

SERVIZIO NEGOZIAZIONE CANONI COMMERCIALI

 

Confcommercio Milano in collaborazione con FIMAA Milano, La Federazione degli Agenti e Mediatori Immo­biliari, ha attivato un interessante servizio denominato “Servizio negoziazione canoni locativi”, che con­sente alle imprese aderenti al Sistema Confcommercio che abbiano in locazione immobili commerciali ubicati nelle Provincie di Milano, Monza e Brianza di far verifi­care la congruità dei canoni di locazione e di sostenere la relativa negoziazione. Per maggiori dettagli operativi e per usufruire del Servizio occorre prendere contatto con la Segreteria di ASSOROLOGI.

Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo!