Nuovo obbligo di indicazione del paese di produzione
a cura di Andrea Arnaldi | Pubblicato su La Clessidra di luglio/agosto 2009
Come ben sanno i nostri lettori, e tutti coloro che seguono con attenzione le vicende del settore orologero, contraffazione di prodotti e violazione di diritti su marchi e brevetti sono fenomeni criminosi in continua espansione che colpiscono l’industria di marca generando un danno economico e di immagine di ingenti proporzioni.
È ben vero, ed occorre ricordarlo, che non di rado il consumatore è pienamente consapevole di cquistare un prodotto contraffatto o una imitazione di modello, sottovalutando la portata di un comportamento che viene vissuto con leggerezza e che invece si traduce nella spensierata complicità nella commissione di un reato.
Altre volte, viceversa, il consumatore è la vittima inconsapevole della contraffazione e reclama maggiori forme di tutela della propria buona fede.
Da tempo le autorità italiane stanno lavorando a forme di maggiore tutela della produzione di qualità e del made in Italy idonee a contrastare i sempre più diffusi fenomeni di contraffazione. Purtroppo, però, non sempre le soluzioni adottate si rivelano utili a conseguire il loro obiettivo dichiarato ed anzi, talvolta, generano danni ulteriori rispetto a quelli che si intendeva sanare.
Questo è il rischio, concreto, che corre il nuovo provvedimento anti contraffazione entrato in vigore nel giorno di Ferragosto.
Stiamo parlando della legge 23 luglio 2009 n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, che ha introdotto una nuova norma in materia di lotta alla contraffazione delle merci con la quale è stato riformulato il testo dell’articolo 4, comma 49 della Legge 350/03 in materia di indicazione della provenienza delle merci.
Pertanto, a decorrere dal 15 agosto 2009, la norma di riferimento in Italia recita testualmente come segue:
L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di rodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza ’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
Prima di quest’ultima modifica, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva stabilito che un prodotto fabbricato all’estero sotto la supervisione e sulla base del knowhow di un produttore italiano, può riportare il marchio di quest’ultimo e – pur non potendo fregiarsi del “Made in Italy” - non necessitava della specificazione di essere stato fabbricato in un determinato paese estero salvo il caso particolare in cui la confezione del prodotto marchiato – in quanto riportante, ad esempio, la bandiera italiana o simili indicazioni nazionali - fosse tale da indurre erroneamente gli acquirenti a ritenere che il prodotto fosse stato fabbricato in Italia. Secondo tale giurisprudenza, l’art. 517 del codice penale tutela l’origine industriale di un prodotto (ossia la sua provenienza da un determinato produttore italiano) e non l’origine geografica (ossia il luogo di fabbricazione).
La nuova norma stabilisce invece l’obbligo di indicare sempre il paese di produzione sui beni di fabbricazione estera recanti marchi di aziende italiane.
Sempre nel mese di agosto, l’Agenzia delle Dogane con due distinte Circolari ha fornito alcune importanti informazioni di carattere operativo con cui ha chiarito che:
La nuova normativa si applica unicamente ai prodotti fabbricati dopo il 15 agosto 2009 ovvero sui quali il marchio è stato apposto a partire da questa data.
Sono pertanto certamente escluse dal nuovo obbligo le merci in viaggio alla data del 15 agosto 2009 (fa fede il documento di trasporto) nonché quelle in attesa di spedizione e giacenti in depositi o magazzini scortati da apposita autocertificazione con cui il dichiarante doganale attesta che alla data in questione la merce era già stata prodotta ed era già stato apposto il marchio italiano.
I primi commenti su questa norma, che non deriva da obblighi comunitari e trova applicazione solo in Italia, sono fortemente critici.
Infatti, il provvedimento, che trova giustificazione nella necessità di rafforzare la lotta alla contraffazione, si rivela in realtà discriminatorio nei confronti degli importatori italiani e sembra affetto da cause di illegittimità.
In particolare, è stato osservato quanto segue:
1. Non è chiaro se questa norma trovi applicazione anche alle produzioni a marchio italiano realizzate in altri Stati comunitari (la norma non è chiara su questo punto e all’interno dell’Unione vige il principio di libera circolazione delle merci).
2. È altamente probabile che questa norma determini una discriminazione delle produzioni italiane rispetto ad altre produzioni comunitarie. Infatti, le aziende di altri Stati membri che hanno delocalizzato e fabbricano i propri prodotti in Paesi terzi (extra comunitari) non sono soggette attualmente ad alcun obbligo di indicazione del luogo di fabbricazione o produzione delle merci nel momento in cui le rivendono nei rispettivi territori. Qualora intendano venderle in Italia, esse continueranno a non essere soggette a tale obbligo. Quindi, l’azienda comunitaria (es. francese o tedesca) che utilizza per vendere le proprie merci in Italia un proprio marchio che magari richiama più o meno vagamente qualcosa di italiano, non sarà soggetta ad alcun obbligo di specificazione del luogo di fabbricazione/produzione delle stesse, trattandosi non di marchio “di azienda italiana”, ma di azienda estera (ma non si doveva tutelare il consumatore di fronte ai fenomeni di contraffazione e di inganno?).
3. Secondo le prime verifiche, per di più, sussisterebbe una carenza grave a carico dello Stato italiano, il quale non avrebbe provveduto ad ottemperare a precisi obblighi procedurali nei confronti della Commissione europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, che impone una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche.
Questa Direttiva in pratica prevede che qualsiasi progetto di norma, regola tecnica o di egolamentazione nazionale adottati dagli Stati membri e che sono in grado di creare ostacoli agli scambi intracomunitari, devono essere comunicati alla Commissione unitamente ai motivi alla base della loro adozione, prima ancora della loro emanazione, affinché questa possa valutarne la compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. A quanto sembra, il Parlamento italiano ha omesso di notificare preventivamente alla Commissione europea il disegno di legge poi approvato, inadempimento che comporterebbe
pertanto l’inapplicabilità delle disposizioni in oggetto agli operatori privati, con conseguente dovere per i giudici di disapplicare le disposizioni in questione, rappresentando detto obbligo una vera e propria regola tecnica limitativa del commercio, non autorizzata dalle autorità comunitarie.
Come si vede, anche in questo caso a fronte della lodevole intenzione di fare chiarezza sull’origine delle merci e frenare la contraffazione di marchio, si è determinata una situazione pasticciata, forse addirittura illegittima essa stessa, che non sembra in grado di poter risolvere il problema.
Nel frattempo, però, è bene che le imprese italiane (produttori e importatori) si attrezzino per affrontare questa nuova situazione.