Nel mese di luglio il Ministero della Cultura ha avviato la procedura di consultazione delle Associazioni di categoria in merito allo schema di Decreto Ministeriale che stabilisce gli importi del compenso per la cosiddetta “copia privata” ed individua apparecchi e supporti da assoggettare. Si tratta della vecchia normativa con la quale viene assoggettato al versamento a SIAE di apposito compenso qualunque apparecchio e supporto in grado di generare una copia di opere audio/video protette dal diritto d’autore.
Il nuovo schema di decreto non è che il rinnovo periodico di quello che è diventato oramai un autentico dinosauro normativo, cioè la acritica riproposizione di un sistema di raccolta di risorse economiche che poggia su una realtà scomparsa, come se in 35 anni la tecnologia e le abitudini di consumo delle opere audio/video non fossero completamente mutate.
Con l’affermarsi delle piattaforme di streaming musicale e dei modelli di abbonamento, il concetto tradizionale di copia privata ha perso gran parte della sua rilevanza rispetto al passato, quando l’utente acquisiva un’opera – su CD, DVD o in formato digitale – e ne effettuava una copia per uso personale, giustificando così un sistema di compensazione a favore dei titolari dei diritti (nel concreto, la copia, ad esempio, di un CD su una musicassetta vergine da ascoltare in auto, “privava” l’autore dei diritti derivanti da un “mancato” acquisto di una musicassetta originale). Oggi, invece, la fruizione avviene prevalentemente in modalità “a consumo” o “on demand”, senza un vero e proprio possesso dell’opera da parte dell’utente finale. I contenuti non vengono più copiati, ma semplicemente trasmessi in streaming da server centralizzati, spesso con meccanismi di protezione (DRM) che impediscono qualsiasi riproduzione locale permanente. In questo contesto, applicare un compenso generalizzato sui dispositivi di archiviazione – pensato per un’epoca di copie fisiche – appare sempre più anacronistico e scollegato dalle abitudini digitali attuali.
Da alcuni anni, tra gli apparecchi assoggettati a compenso vi sono anche gli smartwatch. ASSOROLOGI ha quindi collaborato alla redazione di un documento di radicale contestazione dello schema di Decreto, a partire proprio dai presupposti di fatto sui quali dovrebbe fondarsi.
Nel documento si legge che “[…] l’attuale stato dello sviluppo tecnologico unito alla diffusione delle piattaforme legali per la fruizione in modalità streaming dei contenuti audio/video fa sì che nessuno oramai genera “copie” permanenti di opere tutelate dal diritto d’autore per il proprio utilizzo personale, dal momento che è divenuto estremamente facile accedere ai contenuti attraverso canali streaming che consentono all’utente, in forma gratuita o a pagamento, di acquisire il diritto a fruire dell’opera stessa. Un approccio corretto a questa tematica dovrebbe, a nostro avviso, imporre una revisione drastica della normativa, che andrebbe adeguata alla realtà effettiva, prendendo atto che questa si è trasformata in misura radicale nel corso del tempo. Il legislatore dovrebbe porsi l’obiettivo di ripensare, in modo congruo, l’attuale sistema di raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento di SIAE, autori, esecutori, editori. Dobbiamo invece constatare che anche lo schema di Decreto ministeriale 2025 si pone l’unico scopo di reiterare una misura anacronistica ideata al fine di preservare ed alimentare un “gettito” evidentemente molto interessante, a nulla rilevando che questa discutibile finalità venga perseguita gravando con pesanti oneri economici prodotti che nulla hanno a che fare con la produzione di copie di opere protette dal diritto d’autore, sulla base di una presunzione d’uso contraria al buon senso ed alla realtà dei fatti”.
A proposito di Smartwatch il documento scrive che “I cosiddetti “dispositivi indossabili” tipo Smartwatch e Fitness tracker sono apparecchi ideati per dialogare con lo smartphone e fornire “servizi” aggiuntivi rispetto all’indicazione dell’ora, soprattutto legati al monitoraggio dello stato di salute ed alla gestione delle telefonate, della messaggistica e della posta elettronica. La presenza di una eventuale funzione di ascolto di file audio è resa possibile dalla connessione con lo smartphone associato e rappresenta una modalità d’uso del tutto marginale di questo tipo di apparecchi”.