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Riduzione dei limiti di utilizzo del denaro contante

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 («Collegato alla legge di bilancio 2020») ha, tra le altre cose, introdotto nuovi limiti di utilizzo del denaro contante. in virtù di queste disposizioni, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a:

  • 3. 000 euro fino al 30 giugno 2020;
  • 2. 000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
  • 1. 000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022

Il trasferimento superiore a tali limiti, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Dal punto di vista sanzionatorio, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. In seguito alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Questa è la nuova disciplina, sulla quale ASSOROLOGI intende ribadire la propria convinta e motivata contrarietà.

I limiti troppo bassi, già sperimentati nella loro inutilità in anni recenti, non hanno alcuna efficacia ai fini del contrasto dell’evasione fiscale e risultano inutilmente penalizzanti sia per le imprese del settore orafo ed orologiero, soprattutto quelle ubicate in aree di confine, che per i consumatori, anche considerando le normative dei Paesi europei, molto più tolleranti, così come la stessa normativa dell’UE che indica soglie assai più ampie.

«Siamo preoccupati per queste ricorrenti forme di penalizzazione dell’utilizzo del denaro contante – ribadisce il Presidente ASSOROLOGI Mario Peserico – la cui inefficacia in termini di contrasto dell’evasione e del riciclaggio è notoria. Evasione e riciclaggio sono fenomeni importanti che non nascono nei punti di vendita e che quindi non potranno mai essere scalfiti da misure velleitarie e demagogiche come queste».

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